Nel caso in esame il condominio, rappresentato dall’amministratore, e alcuni condomini, citavano in giudizio l’impresa costruttrice dell’edificio condominiale affinché venisse accertata la loro responsabilità in relazione ai gravi vizi e difetti riscontrati nello stabile condominiale e in alcune unità abitative.
La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avanzate eccependo, altresì, la carenza di legittimazione attiva del condominio. L’impresa costruttrice è risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.
Impugnata la sentenza, la Corte di Cassazione, in riferimento all’eccepita carenza di legittimazione attiva dell’amministratore, confermava il principio già espresso secondo cui: “la legittimazione a promuovere l’azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. spetta al condominio allorché i pregiudizi derivino da vizi afferenti alle parti comuni dell’immobile, ancorché interessanti, di riflesso, anche quelle costituenti proprietà esclusiva dei condomini, con la correlata legittimazione a richiederne la rimozione, eliminandone radicalmente le comuni cause e condannando il costruttore alle relative spese”. (Cass. Civ. ord. n. 10380/2024).
Il ricorso veniva pertanto rigettato con relativa condanna dell’impresa al pagamento delle spese di giustizia.