Quando precedenti installazioni diventano cogenti?

 

«In un condominio mi è stato commissionato un lavoro di ristrutturazione dell’impianto interno idro termo sanitario di tre appartamenti, con rispettiva sostituzione generatori. Nello stesso condominio sono già stati sostituiti tre generatori che scaricano a tetto con canne fumarie esterne. I tre generatori esistenti, a camera aperta, scaricavano in una vecchia CCR, mentre ora si vorrebbero installare nuovi generatori a condensazione. Dato che sarebbe possibile, a norma per distanze ecc., scaricare direttamente a parete, siamo vincolati dalle precedenti installazioni?»

Disposizioni che vietino tale soluzione non ne abbiamo trovate; viceversa, il D.Lgs. n°102 del 4 luglio 2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) modifica il comma 9 dell’articolo 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici) del D.P.R. 412/93, come di seguito riportato.

  • Comma 9

Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

  • Comma 9 – bis

È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

  1. si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  2. l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  3. il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  4. si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi a condensazione;
  5. vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
  • Comma 9 – ter

Nei casi di cui al comma 9 – bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni

Per accedere alle deroghe previste al comma 9 -bis, è obbligatorio:

 

  1. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  2. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
  • nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
  1. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni.
  • Comma 9 – quater

I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9 – bis, e 9 – ter.

Come commento finale si ricorda comunque di verificare, presso il Comune di installazione dell’impianto, “l’eventuale” richiesta da parte degli organi competenti di quanto previsto alla lettera c) del comma 9 – bis.