È ormai principio consolidato in giurisprudenza che in caso di condominio le spese relative alle parti comuni non sono in automatico imputate proporzionalmente a tutti i condomini ma potrebbero essere ascritte a un singolo condomino nel caso in cui si possa dimostrare in sede giudiziale l’esclusiva responsabilità dello stesso. Tale principio è stato applicato in una controversia in cui il Condominio Alfa citava in giudizio Tizio affinché lo stesso venisse condannato al pagamento a favore del condominio della somma che lo stesso aveva dovuto pagare per la rimozione di una canna fumaria presente sulla facciata condominiale in ottemperanza a un’ordinanza comunale che ne ordinava la rimozione.
In sede di causa è emerso che la canna fumaria era in realtà collegata alla proprietà di Tizio di conseguenza, in applicazione dell’orientamento oramai pacifico la Cassazione ha affermato che: “con riguardo a edificio in condominio una canna fumaria, appoggiata alla facciata del fabbricato, non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad uno solo dei condomini, ove sia destinata a servire esclusivamente l’appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione. Per superare tale presunzione, nascente dall’art. 1117 c.c., è dunque necessario dare prova che essa sia pertinente ad unità immobiliare di proprietà esclusiva”. (Cass. Civ. ord. n. 4499/2020) Per effetto di ciò il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso confermando la condanna di Tizio al pagamento dell’importo richiesto dal condominio.