Secondo una recentissima pronuncia del Tribunale di Brescia, il soggetto che, in condominio, non provvede al pagamento delle spese per il riscaldamento, non ha diritto di continuare a beneficiare del riscaldamento centralizzato.
In tal caso, nel momento in cui la morosità diventi superiore a 6 mesi, potrà subire il distacco dal riscaldamento e restarne privo.
Lo ha stabilito il Tribunale di Brescia che, nel marzo 2024, ha seguito un diverso orientamento rispetto alla Giurisprudenza maggioritaria, (che solitamente faceva prevalere il diritto alla salute), statuendo che non sussiste un obbligo per i condomini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, l’obbligazione dei soggetti non paganti, in quanto ciò vorrebbe dire costringere i primi a continuare a subire i costi delle forniture di acqua e di gas che gravano sui soggetti morosi o ancor peggio, a rischiare un distacco generale della fornitura se non sopperiscono ai pagamenti dei soggetti debitori.
(Tribunale di Brescia sentenza n. 1000 del 10 marzo 2024)