Sanificazione impianti? La fanno gli impiantisti!

 

Le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 5 ottobre 2006 lo dicono chiaramente: la sanificazione degli impianti riguarda l’impiantista e il manutentore di impianti di climatizzazione e non può essere effettuata da altri.

Dire che è scontato è vero, ma è il caso (in un periodo come questo) di non dare nulla per scontato, anzi. Il problema si sta riproponendo in maniera davvero ampia nel momento in cui la parola sanificazione è arrivata sulla bocca di tutti a causa della necessità di sanificare gli ambienti lavorativi per permettere il riavvio delle attività produttive e commerciali dopo il lockdown determinato dalla pandemia Covid-19. La necessità di sanificare ha però creato una confusione inenarrabile perché la sanificazione degli ambienti è un tema, quella degli impianti un altro. E se la sanificazione degli ambienti ha regole sue e richiede comportamenti precisi e scelte tecniche e strumentali che fanno parte di un mercato, quello delle pulizie e delle disinfezioni ambientali, la sanificazione degli impianti riguarda l’impiantista e il manutentore di impianti di climatizzazione e non può essere effettuata da altri che non abbiano competenze in materia.

Le linee guida per la sanificazione degli impianti

Da dove traiamo tanta sicurezza? Da un testo di legge assolutamente non nuovo, anzi, ormai consolidato e per alcuni versi curiosamente poco noto e poco citato anche in una situazione come quella presente. Ci riferiamo alle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 5 ottobre 2006, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Questo testo innanzitutto definisce in maniera perentoria che cosa significa la parola sanificazione: la sanificazione innanzitutto è un “processo atto a rendere igienicamente sano l’ambiente e le attrezzature. Consiste in fasi distinte ma non affatto indipendenti tra loro: pulizia, disinfezione, sterilizzazione, disinfestazione.”

E riguardo al tema delle competenze necessarie per effettuare operazioni di sanificazione le Linee Guida sono estremamente chiare: esse infatti definiscono due tipologie di operatori, una denominata “responsabili dell’igiene” (categoria A) e l’altra “operatori semplici” (categoria B) dotati di competenze precise, che vanno dall’impiantistica, all’antinfortunistica, all’igiene e sicurezza degli impianti e delle operazioni di sanificazione.

Al “responsabile dell’igiene” è richiesto di conoscere:

  • i principi base di igiene
  • l’importanza dell’igiene nei differenti processi di trattamento dell’aria
  • procedura di misure fisiche e chimiche e metodi di analisi biologiche, microbiologiche o tossicologiche
  • elementi di conoscenza sulle principali disposizioni esistenti in materia
  • problemi della Sindrome dell’Edificio Malato (Sick Building Syndrome): sintomi e possibili cause
  • regolamenti igienici e regolamenti tecnici riguardanti il funzionamento del sistema impiantistico

All’operatore semplice è richiesta la conoscenza di:

  • necessità e importanza dell’igiene nel funzionamento dei sistemi di condizionamento dell’aria,
  • problemi igienici di ogni apparecchiatura di ventilazione nei sistemi di condizionamento dell’aria,
  • manutenzione dei sistemi di condizionamento dell’aria e influenza delle diverse variabili sulla definizione degli intervalli manutentivi,
  • procedure di misura semplici per monitorare il sistema di condizionamento dell’aria,
  • procedure per le sostanze pericolose per l’ambiente incluso lo smaltimento,
  • misure di protezione personale riguardo all’igiene durante l’esercizio e la manutenzione,
  • prescrizioni rilevanti (in particolare regolamentazione della prevenzione degli incidenti) e standard tecnici,
  • metodologie di impiego degli agenti chimici per la pulizia e la disinfezione.

Come è evidente, si tratta di requisiti che spaziano dalla sicurezza all’igiene all’impiantistica, ma la componente di specificità impiantistica è più volte ribadita nel testo d’insieme delle Linee Guida e questo ci conduce a rendere esplicito un punto: a poter operare una sanificazione dell’impianto (che – ricordiamolo bene – è necessaria per rendere concreta e completa la sanificazione dell’ambiente, altrimenti l’impianto può portare nello spazio confinato quegli inquinanti che la sanificazione in ambiente ha rimosso) è solo chi è in possesso delle competenze e dei requisiti formali per effettuare un intervento di questo genere. Va sottolineato come la materia sia stata oggetto anche di un intervento molto assertivo e tutt’altro che confuso da parte di AICARR, che ha pubblicato nella home page del proprio sito internet una serie di documenti, fra i quali – nel paper dal titolo “Gli impianti e la diffusione del SARS-Cov2-19 nei luoghi di lavoro” troviamo scritto: «Si consiglia che gli interventi di manutenzione e igienizzazione, qualora effettuati, seguano sempre procedure ben definite e siano eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuali. Qualunque intervento effettuato in modo scorretto e/o senza l’utilizzo di DPI potrebbe avere come risultato non la riduzione, ma l’incremento dei rischi».

Il parere delle associazioni

E se tutto questo non bastasse, troviamo anche le associazioni imprenditoriali a dar man forte alla norma e al parere di un punto di riferimento in materia tecnica come AICARR: riportiamo ancora una volta per massima trasparenza quanto pubblicato da ASSISTAL in un comunicato stampa reso disponibile all’inizio di maggio in cui troviamo esplicita indicazione di quali sono le regole del gioco “L’attività di igienizzazione degli impianti aeraulici, che comprende gli interventi di pulizia e disinfezione, attiene alla manutenzione degli impianti di climatizzazione e di condizionamento e pertanto deve essere affidata ad imprese qualificate ed abilitate ai sensi del DM 37/08 (la famosa “lettera C” degli articoli 3 e 4 della legge, NdR)”, conferma il Presidente di ASSISTAL, Angelo Carlini. «Ciò anche in considerazione delle responsabilità che l’impresa di installazione o manutenzione si assume sul corretto funzionamento dell’impianto, che verrebbe meno nel preciso istante in cui un soggetto non abilitato vi mettesse mano». E continua sempre Angelo Carlini dicendo che «Gli impianti impongono un impiantista qualificato per ogni intervento, sia esso manutenzione o costruzione, compresa l’igienizzazione, pena pesanti sanzioni in capo al committente e perdita della garanzia sull’impianto».

Una volta per tutte e in maniera semplice si sappia questo: sull’impianto mette mano solo l’impiantista o il manutentore, tanto più per sanificarlo, un’attività che oggi è centrale per la ripresa dell’attività produttiva o commerciale in qualsiasi spazio servito da un sistema di trattamento dell’aria.

Marco Oldrati