Servitù di scarico, quando si può considerare innovazione?

Nel caso in esame, il titolare di una porzione di fabbricato condominiale che godeva di una servitù di scarico e conduttura di acque e fognature gravante sul fondo di titolarità dei convenuti, chiese che il Tribunale lo autorizzasse ad installare, sempre sul fondo dei convenuti, una vasca di condensa grassi, necessaria per esercitare attività commerciale di produzione e vendita di snack fritti.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello respinsero tale richiesta ritenendo che, tra i vari motivi, seppur vi fosse tale servitù, la stessa aveva sempre avuto i caratteri dello scarico e fogna con la conseguenza che il titolare poteva giovarsi di essa esclusivamente nei limiti del titolo originario. Di conseguenza, la collocazione della vasca condensa grassi non poteva quindi ritenersi compresa nell’originario diritto, in quanto finalizzata allo svolgimento di attività produttive, e assumeva invece i caratteri di innovazione, che avrebbero reso più gravoso l’esercizio della servitù, con esiti preclusi dall’art. 1067 c.c.

Servitù di scarico, la sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, intervenuta sulla vicenda, ha ritenuto che: “la domanda del ricorrente si traduce in una vera e propria modifica dei caratteri originari della servitù che, da mera servitù di scarico per usi civili (compresi quelli riconducibili a semplici negozi), assumerebbe i caratteri di servitù di scarico per usi industriali (tali dovendosi qualificare gli scarichi derivanti dall’attività di produzione di cibi fritti), da ciò derivando che l’installazione della vasca per condensa grassi non può ritenersi costituire né adminiculum né modificazione priva di aggravio ma vera e propria nuova servitù
(Cass. Civ. sent. n. 25105/2022).