Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, pubblicata la UNI 11859-1:2022

Pubblicata a catalogo la UNI 11859-1:2022 dal titolo “Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”.

La norma UNI 11859-1:2022 – elaborata dalla Commissione Tecnica “Canne fumarie” del CTI e pubblicata sul sito dell’UNIstabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza.

La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica e, pertanto, non può essere utilizzata come norma di progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento.

Applicazione della norma

La norma si applica agli impianti ad uso civile alimentati a combustibile liquido di cui alla UNI 6579 avente un contenuto di zolfo (S) ≤ 2 000 mg/kg e a combustibile solido di cui alle UNI EN ISO 17225-2 (pellet di legno), UNI EN ISO 17225-3 (bricchette di legno), UNI EN ISO 17225- 4 (cippato di legno) e UNI EN ISO 17225- 5 (legna da ardere).

La norma è applicabile nei casi seguenti:

  • quando previsto dalla legislazione vigente (per esempio: dichiarazione di rispondenza secondo il D.M. 37/2008, rapporto di controllo secondo il D.P.R. 74/2013);
  • su specifica richiesta dell’utente o delle autorità competenti;
  • ogni qualvolta si riscontri un’anomalia di funzionamento del SEPC;
  • verifica del SEPC ai fini di un intervento di manutenzione straordinaria sulle rimanenti parti di impianto.

La norma non si applica:

  • agli impianti asserviti a cicli di processo industriale e di cogenerazione;
  • agli impianti asserviti agli apparecchi da cottura dei cibi privi di SEPC.