I criteri, i requisiti e i soggetti responsabili che possono operare per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati all’art. 6 del D.P.R. 74/2013. Le suddette attività sono affidate al responsabile dell’impianto, che può delegarle auna terza figura professionale (il cosiddetto terzo responsabile). Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di determinati requisiti tecnici come la certificazione UNI EN ISO 9001 o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Per gli impianti termici soggetti al controllo e manutenzione previsti dalla normativa vigente in materia restano invariate le sanzioni riportate nell’art. 15 del D.lgs. 192/2005. In caso di inadempienza per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici, la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
Matteo Giorgi