
La Corte di appello di Bari ha accolto l’appello proposto dal titolare di un diritto di abitazione, avente ad oggetto un immobile in edificio condominiale che aveva lamentato l’illegittima ripartizione, senza rispettare i criteri di cui all’art. 1123 c.c., delle spese di fornitura dell’acqua a seguito di una transazione intervenuta il condominio e l’ente erogatore del servizio e senza che ciò passasse al vaglio dell’assemblea condominiale.
La Corte ha affermato che i criteri di ripartizione delle spese comuni sono derogabili solo da una convenzione che può essere contenuta in un regolamento, di natura contrattuale in quanto predisposto dall’originario costruttore e recepito con i singoli atti di acquisto.
La “diversa convenzione”, richiamata dall’art. 1123, co. 1, c.c., può anche essere adottata non in modalità normativa ma come decisione collegiale, espressione della volontà di fissare un diverso criterio nella distribuzione delle spese, a condizione che l’unanimità del consenso si riferisca all’intera compagine condominiale e non ai soli partecipanti alla riunione assembleare. (Corte di appello di Bari, sentenza n. 38 del 13 gennaio 2025).