Recentemente vi sono state diverse pronunce in relazione alle dimensioni del cappotto termico e alla possibilità di mantenerlo o meno qualora fosse superiore a determinati parametri.
Più in particolare, con una recente sentenza, il Tribunale di Brescia ha stabilito che il cappotto termico installato in un appartamento non rispettava lo spessore previsto dal progetto, rendendolo di fatto meno efficace e meno idoneo alla funzione.
Conseguentemente, era stato affidato l’incarico ad un consulente tecnico che aveva concluso che l’unica soluzione adatta era rifare completamente il cappotto al fine di rispettare sia il progetto che la propria utilità.
In una sentenza sulla medesima materia, il Tribunale di Lecce ha invece stabilito che il cappotto termico esterno dello spessore di 6 cm avesse limitato il diritto di ampliare l’immobile e che pertanto o andasse rimosso e adeguato, oppure regolamentate differentemente le modifiche.
Da tali sentenze si evince l’importanza del rispetto delle dimensioni del cappotto termico al fine di evitare che lo stesso leda il progetto o che rischi di dover essere rimosso e riposizionato con conseguente aggravio di costi.
(Sentenza del Tribunale di Lecce del 4 marzo 2025 e Sentenza del Tribunale di Brescia del 28 febbraio 2025)