Il Ministero dell’Ambiente ha diramato una nuova circolare per la “semplificazione e razionalizzazione del Sistri”, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Rispetto al testo originario del d.l., la Legge di conversione n. 125/2013 ha apportato, in particolare, le seguenti modifiche: 1) ha precisato che l’obbligo riguarda i soli rifiuti pericolosi speciali, tranne che per i gestori i quali sono obbligati anche per i rifiuti pericolosi urbani; 2) ha chiarito che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori esteri; 3) ha espressamente incluso tra gli obbligati i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, definiti mediante una riformulazione che ripropone il testo dell’art. 188-ter, lettera g), del d.lgs. 152/2006, previgente al d.l. n. 101/2013 (per i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, l’obbligo di iscrizione è stabilito direttamente dalla norma ma, per tener conto delle peculiarità dell’attività di detti operatori, è prevista l’adozione, entro sessanta giorni – cioè, prima che scada il periodo di moratoria delle sanzioni SISTRI – di un decreto ministeriale che stabilisca a regime le modalità di applicazione). Inoltre, per l’applicazione del SISTRI alle operazioni concernenti i rifiuti pericolosi urbani, la legge di conversione ha introdotto una fase sperimentale, disciplinata da un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro la fine del 2013.