Vizi dell’immobile: responsabilità del venditore/costruttore

La responsabilità extracontrattuale è sancita per ragioni e finalità di interesse generale e deve perciò ritenersi applicabile non soltanto ai rapporti tra committente e appaltatore, ma anche a quelli tra l’acquirente ed il costruttore/venditore, pur in mancanza, tra essi, di un formale contratto d’appalto, con la conseguenza che il predetto costruttore non può ritenersi sollevato dalla responsabilità verso l’acquirente per i gravi difetti, a norma dell’art. 1669 cod.civ., qualora l’opera sia stata eseguita (in tutto o in parte), su suo incarico o da un terzo, ma sotto la sua responsabilità (Cass. civ. n. 37545/2022)”.

Tale principioè stato espresso dalla Corte di Cassazione in una vicenda in cui il compratore di un immobile citava in giudizio il venditore dello stesso affinché venisse condannato a risarcire i danni conseguenti alle gravi infiltrazioni verificatesi nel garage a causa di alcuni vizi e difetti di costruzione.

La società convenuta eccepiva la decadenza e la prescrizione ex art 1495 c.c. in quanto i vizi erano stati denunciati cinque anni dopo l’acquisto. Tuttavia, parte attrice modificò l’iniziale domanda inquadrando la fattispecie come responsabilità dell’appaltatore ex art 1669 c.c.

Sia il Giudice di primo grado che di secondo respinsero le domande di parte attrice considerando la domanda inammissibile oltreché non provata la qualifica del venditore come costruttore. Di contro la Corte di Cassazione, in applicazione del principio sopra richiamato, ha accolto il gravame cassando la sentenza impugnata.