La Corte di Cassazione, Sezione II, con una recente sentenza ha chiarito che “le spese per le riparazioni dei tratti pluviali posti nel giardino privato di uno dei condomini, sono a carico di tutto il condominio, se le condutture di smaltimento sono anche a servizio dell’intero edificio, raccogliendo l’acqua meteorica e quella proveniente dai balconi, in quanto costituiscono parte della rete fognaria comune. Le parti dell’edificio, muri e tetti (art. 1117 n. 1 c.c.), o le opere e i manufatti, fognature, canali di scarico e simili (art. 1117 n. 3 c.c.), deputati a preservare l’edificio condominiale dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione, fra le cose comuni, e le relative spese di conservazione sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell’art. 1123 c.c., e non rientrano, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione e quindi al servizio dei condomini, in misura diversa ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri (art. 1123 c.c.)”.
Sulla base delle argomentazioni riportate, i giudici hanno ritenuto illegittima la delibera assembleare con cui si era stabilito che le spese di riparazione e manutenzione dei tratti di condutture pluviali, poste nei giardini privati dovevano essere a carico dei rispettivi proprietari.