Abuso edilizio e data di realizzazione di un immobile

abuso edilizio garageIl Consiglio di Stato ha affermato che l’onere di provare la data di realizzazione di un immobile spetta al soggetto cui è stato contestato di aver commesso l’abuso edilizio. Qualora quest’ultimo fornisca concreti elementi di indizio e probatori, l’onere della prova passa all’Amministrazione.

Il caso originava da una richiesta di demolizione da parte del Comune di un garage costruito senza permesso. Secondo l’Amministrazione, la struttura in questione sarebbe stata realizzata dopo l’entrata in vigore della Legge 765/1967, che modificando le Legge urbanistica del 1942, ha previsto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia per tutti gli interventi edilizi.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, nella vicenda in oggetto, ha considerato indizi e prove idonee a ribaltare l’onere della prova, delle affermazioni portate da testimoni, chiamati in causa dal proprietario, per risalire alla data di realizzazione di un immobile e determinare se lo stesso sia abusivo o meno. Tali testimoni avrebbero dunque affermato l’avveramento della data di realizzazione in epoca antecedente al 1967 e, dunque, il mancato abuso edilizio.

Secondo il Cds, dunque, la data di realizzazione dell’immobile si può autocertificare in mancanza di ulteriori elementi attraverso dichiarazioni rese dai testimoni del proprietario, che pertanto devono essere considerate prove attendibili. Per questi motivi, il CdS ha considerato attendibili le testimonianze e annullato l’ordine di demolizione.(Consiglio di Stato con la sentenza 1222/2022).