Cantiere, le responsabilità del coordinatore per la sicurezza

La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta in una questione relativa alla sicurezza nei cantieri indicando nello specifico il ruolo e le relative responsabilità della figura del coordinatore per la sicurezza. Ha stabilito infatti che, come stabilito dalla legge, la funzione del coordinatore non è solo quella di assicurare un collegamento tra il committente e l’appaltatore al fine di predisporre l’organizzazione migliore per entrambe le parti, ma ha altresì il compito di vigilare sul corretto rispetto del piano di sicurezza da parte degli stessi al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori.

Inoltre, egli avrà il compito di adeguare il piano di sicurezza in base all’evoluzione dei lavori e di intervenire, anche sospendendo le operazioni, in caso in cui dovesse riscontrare un pericolo grave ed imminente.

Alla luce di tali puntualizzazioni la sentenza in esame afferma che il coordinatore per la sicurezza «svolge una funzione di c.d. alta vigilanza, ossia una funzione di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento delle singole attività lavorative che è demandato ad altre figure operative. Tale funzione di vigilanza ha ad oggetto quegli eventi riconducibili alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione e non anche gli eventi contingenti, scaturiti estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori medesimi e, come tali, affidati al controllo del datore di lavoro e del suo preposto» (Cass. Pen. n. 11692/2019).