Condominio: riscaldamento e tubi sul terrazzo altrui

Il distacco dal riscaldamento centralizzato per installare un impianto autonomo, con autorizzazione del condominio, non consente anche la possibilità di apporre le tubature su parti dell’edificio (es. una terrazza) nella disponibilità e proprietà di altri condomini. Allo stesso modo, è da considerarsi vietata la realizzazione di “fori di rilevanti dimensioni” su superfici di altri condomini.

Riscaldamento e tubi sul terrazzo altrui: la sentenza della Corte di Cassazione

Tali principi sono stati affermati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27375 dell’8 ottobre 2021, in un procedimento in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro l’ordine di demolizione ottenuto dal condomino leso che aveva agito con un procedimento di tutela possessoria.

La Corte di Cassazione ha affermato che: “la delibera assembleare autorizza i singoli condomini a installare impianto autonomo di riscaldamento non anche a farlo collocandolo, in tutto o in parte, su bene in possesso ad altri, sicché rettamente la Corte capitolina ha evidenziato l’irrilevanza, nella presente controversia, della questione collegata alle delibere assembleari”.

Perciò, qualora un condomino decida di distaccare il proprio impianto di riscaldamento, dovrà inevitabilmente rispettare tali disposizioni, in caso contrario, incorrerà nel rischio che l’opera posizionata sulla superficie altrui, senza consenso, possa essere rimossa a proprie spese ed eventualmente incorrerà altresì nell’obbligo di risarcimento del danno qualora causato.

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