Controllo sui contabilizzatori di calore: la normativa

La verificazione periodica dei contabilizzatori di calore  è un controllo metrologico legale periodico da effettuare sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

La normativa sui controlli e sulla vigilanza degli strumenti di misura in servizio è definita dal Decreto 21 aprile 2017 entrato in vigore lo scorso 18 settembre, in conformità alle normative nazionali ed europee.

La verifica dei contabilizzatori di calore è di esclusiva competenza di laboratori abilitati che hanno presentato apposita SCIA ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.

Il provvedimento del 2017 prevede che i titolari degli strumenti di misura, quindi il proprietario dello strumento di misura o il soggetto che è responsabile dell’attività di misura, devono:

  • comunicare entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo nonché le ulteriori caratteristiche dello strumento di cui all’articolo 9, comma 2;
  • mantenere l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;
  • curare l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservare il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;
  • curare il corretto funzionamento degli strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui ai punti b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.
Resta inteso che a partire dal 18 ottobre scorso devono essere comunicate esclusivamente le eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di strumenti di misura, nonché le variazioni delle caratteristiche degli stessi, intervenute nei 30 giorni precedenti.

Credit: Assistal

 

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