Decreto rilancio, rampa in arrivo!

Ci auguriamo che nel tempo che intercorre fra la stesura di questo articolo, che per ragioni tecniche avviene alla fine del mese di giugno mentre la sua pubblicazione è prevista a settembre, ci sia modo di vedere concretamente il Rilancio (sia nella forma di Legge nata dalla conversione del Decreto, sia nella forma di ripartenza sostanziale dell’economia e del settore), ma il timore che le cose siano un po’ più complicate è palpabile.

Già in fase di apertura, infatti, la precisazione sul fatto che siamo “in corso d’opera” arriva puntuale e dettagliata: l’Ingegner Mariangela Merrone, Responsabile Area Tecnica di Assistal, elenca una quantità di emendamenti che lasciano trasparire una situazione fluida, che si stabilizzerà con un voto in aula importante, ma che – data appunto la varietà stessa dei punti affrontati dagli emendamenti – mette in rilievo come la materia sia tutt’altro che consolidata, anche perché a un esame più approfondito degli articoli chiave del testo del Decreto dal punto di vista del settore, il 119 e il 121, emergono punti da definire in sede di conversione in legge e i necessari decreti attuativi dei ministeri competenti e di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il miglioramento dell’efficienza energetica: gli interventi “trainanti” e “trainati”

E sono proprio questi questi aspetti a fare da spina dorsale all’intervento dell’Ingegner Domenico Prisinzano, Coordinatore della Task Force Detrazioni Fiscali di ENEA e Responsabile del laboratorio DUE-SPS-SAP. L’esperto ENEA affronta la materia con dovizia di particolari, con una prima categorizzazione estremamente utile a discernere la metodologia di impostazione dei progetti.

Si distinguono infatti gli interventi in due categorie, quelli “trainanti”, elencati nelle lettere a), b), e c) del comma 1 dell’articolo 119, e quelli “trainati” che il comma 2 indica come da eseguirsi congiuntamente a quelli sopra citati.

Gli interventi trainanti sono isolamento termico di superfici opache che interessano l’involucro di un edificio per un’incidenza minima del 25%, sostituzione di impianto di riscaldamento con caldaia a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi o microcogenerazione in condomini e sostituzione di impianto di riscaldamento con pompe di calore, sistemi ibridi o microcogenerazione in edifici unifamiliari.

Quelli trainati sono tutti gli interventi già soggetti a Ecobonus secondo l’articolo 14 del D.L. 63 2013 convertito in legge (la 90 del 2013) e che sono “elevati” dal 50% e 65% al 110% a condizione di essere effettuati congiuntamente al fine del raggiungimento dell’obiettivo di efficientamento assegnato, cioè il miglioramento di due classi energetiche.

A.P.E e condominii: una questione non semplice

Il tema del miglioramento dell’efficienza energetica è davvero delicato e non solo perché l’asticella sembra piuttosto alta, ma soprattutto per motivi metodologici. Prisinzano ricorda infatti come oggi esista una metodologia di produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica solo per singole unità immobiliari, sarà un decreto attuativo a indicare il metodo per redigere gli attestati di prestazione energetica dei condomini considerandoli nella loro interezza.

Si tratta di una questione non semplice, perché non possiamo pensare a una semplice somma aritmetica di degli A.P.E. dei singoli appartamenti, per le ragioni più fisiologiche che possono riguardare tanto l’esposizione alla luce solare che determina precise differenze fra un appartamento con esposizione prevalente a nord e uno con un numero di ore luce sulle superfici esterne piuttosto alto, quanto la collocazione a terra, a tetto o in posizione compresa fra altre unità immobiliari, con rilevanti differenze di inerzia termica e quindi pesi differenti in un calcolo d’insieme, giusto per citare due parametri facilmente comprensibili a tutti.

La questione è determinante, perché se gli edifici condominiali sono quelli con il percorso di accesso più complesso a questo incentivo dal momento che devono transitare attraverso le forche caudine di assemblee condominiali straordinarie che devono deliberare la spesa, i condomini devono avere certezza di quanto stanno facendo e questa certezza deriva esclusivamente da un piano di fattibilità che – registrata una classe energetica “condominiale” (i cui criteri di calcolo – ripetiamo – ancora sono da definire) – stabilisca come ottenere il miglioramento di due classi energetiche e definisca gli interventi che lo rendono possibile attraverso un progetto e un’esecuzione asseverati in termini di congruità della spesa ed effettivo raggiungimento dell’obiettivo, ancora una volta da certificare attraverso un A.P.E. eseguito a conclusione dei lavori. Una questione non da poco, quindi, che pone in essere uno stallo per una categoria di interventi trainanti che rischia di far partire i condomini in ritardo rispetto agli edifici unifamiliari mettendo in condizioni gli edifici plurifamiliari di intercettare solo il “residuo” budget messo a disposizione.

L’accesso al Superbonus? Tutt’altro che agevole!

Non solo: torniamo a sottolineare che il quantitativo di “carta” necessario per mettere in pista il conseguimento del Superbonus è abbastanza impegnativo: innanzitutto le asseverazioni di congruità della spesa e raggiungimento degli obiettivi sono trasmessi all’ENEA per via telematica, ma non sappiamo ancora quali modalità verranno stabilite perché il Decreto Legge indica che esse dovranno essere definite da un Decreto attuativo da emettersi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione. E se questo riguarda la materia “energetica” c’è poi la questione della potenziale cessione del credito d’imposta, regolamentata dall’articolo 121, ma che già nell’articolo 119 al comma 11 viene subordinata a un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e questa è materia di competenza di commercialisti e fiscalisti.

Su questo punto Prisinzano sottolinea come il testo del Decreto Legge precisa che a governare la materia sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe comparire entro trenta giorni dalla data di conversione in legge: bene, mancando i criteri di calcolo dell’A.P.E. per i condominii e le istruzioni operative per l’avvio delle pratiche fiscali, ci sorge il dubbio che la data dell’1 luglio per l’avvio delle incentivazioni sia da considerare automaticamente spostata: ci auguriamo che la data in cui questo articolo verrà letto sia già una data utile e che dispositivo del MISE e circolare di Agenzia delle Entrate siano a disposizione di tutti gli interlocutori da attivarsi per conseguire il Superbonus. E non dimentichiamolo, quanto sopra indica che oltre al progettista e all’azienda installatrice il cliente che vorrà ottenere il Superbonus dovrà avere in squadra un commercialista o figura equipollente e un tecnico abilitato per l’asseverazione, aspetti che preciserà il Decreto del MiSE.

È vero che tutte le spese burocratiche possono essere incluse nel conto totale di volume di spesa incentivato, ma l’accesso non è sicuramente dei più semplici.

Il credito di imposta

Ciò detto veniamo al capitolo o meglio all’articolo 121 che è stato oggetto dell’approfondimento del Dottor Alessandro Saran, Responsabile Area Economica Fiscale di ASSISTAL, il quale ha messo a fuoco un punto estremamente delicato e cioè l’entità del credito d’imposta derivante al fornitore che pratica lo sconto in fattura al cliente finale. La sostanza è che una volta che il committente si avvale dello sconto in fattura, il credito d’imposta che rimane “in tasca” al fornitore non è più del 110% del valore dell’intervento comprensivo come già detto di oneri burocratici, ma del 100%.

Se lo Stato vorrà riconoscere all’atto della conversione in Legge questo 10% aggiuntivo al fornitore creerà sicuramente condizioni di cessione a intermediari finanziari più vantaggiose, perché già oggi c’è il rischio che – con la formulazione attuale – si arrivi ad avere una cessione del credito che sconterà i costi di procedura ed eventuali ulteriori oneri di acquisizione che l’intermediario vorrà esporre per farsi carico di un bonus interessante solo per chi ha la capienza fiscale utile ad avvalersene!

 

di Marco Oldrati

    Richiedi maggiori informazioni










    Nome*

    Cognome*

    Azienda

    E-mail*

    Sei un professionista del settore? No

    Professione*

    Provincia*

    Telefono

    Messaggio*