Dichiarazione di Conformità, quando è necessaria?

“Sto eseguendo dei lavori di manutenzione per un Comune e mi sono state chieste le D.C. anche per opere di minima entità, come ad esempio per la sgorgatura dei sanitari o la revisione delle cassette water. Dato che ciò richiede molto tempo, posso evitare di rilasciarle? In generale, quando è obbligatoria la D.C. e a chi va consegnata?”

Il D.M. 37:2008 all’art.7. Dichiarazione di conformità prescrive al comma 1. “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6”.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.

In questa prescrizione si parla genericamente di lavori; per i lavori di manutenzione si dispone:

art. 8 Obblighi del committente o del proprietario.

Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 3. Successivamente prevede:

Art. 10 Manutenzione degli impianti.

1.La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (n.d.r. montacarichi).

In base a questo disposto solo per i lavori di manutenzione straordinaria si dovrà obbligatoriamente rilasciare la Dichiarazione di Conformità da parte di Imprese abilitate.

Sempre dal D.M. 37:2008 all’art. 2 Definizioni relative agli impianti si specifica al comma d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normative tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

Questa generica descrizione viene dettagliatamente precisata dalla UNI 7128 del 2015 Impianti a gas per uso civile Termini e definizioni che all’art. 10 Definizioni relative alle attività precisa al comma 10.7.2 manutenzione straordinaria: intervento che comporta la sostituzione di parti quali le tubazioni, gli accessori (rubinetti, gomiti, raccordi ecc., i collegamenti degli apparecchi fissi ed a incasso, nonché la realizzazione o la modifica delle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione (o aerazione) del locale di installazione dell’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per l’evacuazione dei prodotti della combustione. La definizione comprende anche I casi di smontaggio e successivo rimontaggio di parti al fine, ad esempio, di ripristinare la tenuta.

Per quanto concerne la comunicazione e la consegna della Dichiarazione di Conformità si prescrive con il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 all’art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici.

1.Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastruttre e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegato I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

N.B.

In base a quanto sopra dettagliato la D.C. non va compilata:

  • per opere di manutenzione ordinaria, distinguendo gli interventi come previsti dal D.M. 37 e dalla UNI 7128.

La D.C. va compilata e consegnata solamente al committente come prevede il D.L. n.5 del 2012:

  • per interventi in edifici già in possesso di certificato di agibilità.

Non tutti i Comuni hanno recepito questa disposizione di legge, perciò è necessario chiedere conferma allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune competente.

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