Dichiarazione di Conformità, uno schema aggiornato

 
La Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) è stata istituita con la legge n. 46 del 10 marzo 1990 e riproposta integralmente dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008. È stato istituito il modello per la compilazione della Di.Co. aggiornato nella sua ultima versione con Decreto 19 maggio 2010. Di seguito riportiamo uno schema esemplificativo, ma non esaustivo, ricordando che è sempre necessario una lettura integrale delle leggi e decreti citati.

1 – Per quali impianti deve essere compilata

D.M. 37 del 2008 art. 1 comma 2

  1. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
  2. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  3. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  4. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  5. e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  6. f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. g) impianti di protezione antincendio.

2 – Quando deve essere compilata

D.M. 37 del 2008 art. 7 comma 1

  1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5. In base quanto dice l’articolo, sempre e per qualsiasi lavoro di installazione nuovo, di trasformazione, di ampliamento o di manutenzione straordinaria riguardante gli impianti elencati al punto 1, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati

Sono esclusi da questo obbligo lavori di manutenzione ordinaria che possono infatti essere affidati anche a personale “non abilitato”.

3 – Come deve essere compilata

Il modulo predisposto è l’Allegato I

  1. 1. dati anagrafici della Ditta installatrice
  2. dati anagrafici del Committente
  3. DICHIARAZIONI sottoscritte sotto la propria personale responsabilità
  4. elenco degli Allegati OBBLIGATORI
  5. data e firma del “Responsabile Tecnico” e del “Dichiarante

La prima parte è come una “lettera di accompagnamento” con i dati generali che deve essere completata almeno, come precisato nel sopracitato art. 7 comma 1 da relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché da progetto.

Nella Legenda dell’Allegato I vengono dettagliati alcuni punti:

3) Citare la o le norme tecniche di legge.

*  Come Associazione, per agevolare la compilazione di quanto richiesto, abbiamo predisposto elenchi di Norme UNI e disposizioni di legge raccolte per tipologia di impianto eseguito.

5) Relazione con tipologie dei materiali utilizzati.

*È stato inoltre preparata una “bozza” o “linea guida” per le varie tipologia di impianto da eseguire.

6) Schema dell’impianto realizzato

Un progetto, redatto da un Professionista o dal Responsabile Tecnico della Ditta, è sempre obbligatorio come prescritto dal D.M. 37 del 2008

Art. 5. Progettazione degli impianti

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto.

Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

* Gli elaborati citati sono reperibili gratuitamente in ABI.

4 – A chi deve essere consegnata

Il D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 relativo al “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni …” ha modificato le modalità precedentemente previste.

La Di.Co. deve essere sempre compilata e trasmessa ma solo per impianti nuovi per i quali il Comune debba rilasciare il certificato di agibilità o in caso di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua o per Installazione di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche o di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici; per tutti gli altri casi la D.C. compilata dovrà essere conservata presso la Ditta esecutrice a disposizione per qualsiasi evenienza e copia dovrà essere consegnata al committente.

Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.” come successivamente modificato dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” prevede:

Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti

  1. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Della “Dichiarazione Unica” non vi è ancora traccia e purtroppo tutte queste disposizioni non sono state uniformemente seguite. La CCIAA di Brescia, il Comune di Brescia ed altre istituzioni hanno firmato il 10 novembre 2015 una “Convenzione per la semplificazione degli adempimenti relativi alle dichiarazioni di conformità degli impianti”.

Nel Comune di Brescia si procede come descritto. Altrove bisogna domandare ai vari Uffici Tecnici Comunali.

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