Canna fumaria e difformità: di chi è la responsabilità?
Un soggetto acquirente conveniva in giudizio il venditore del proprio appartamento, chiedendo di accertare la responsabilità contrattuale del convenuto e di dichiararlo tenuto a garantire l’attore dai vizi occulti dell’immobile venduto ai sensi dell’art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni.
Veniva convenuto in giudizio anche il Condominio, chiedendo il risarcimento dei danni patiti dall’attore a causa dell’inerzia nell’adeguamento delle canne fumarie e di condannarlo ex art. 278 c.p.c. al risarcimento dei danni.
Difformità della canna fumaria: la sentenza del Tribunale di Milano
Il Tribunale di Milano, nella suddetta vicenda, ha statuito in favore dell’attore, stabilendo che entrambi i convenuti dovessero essere tenuti al risarcimento del danno, in via tra loro solidale, causati dai vizi dell’appartamento costituiti dall’occlusione della canna fumaria e dallo scarico dell’esalatore del wc nel locale bagno, che sono stati accertati dal c.t.u. nel corso dell’accertamento tecnico preventivo attivato dall’attore. (Sentenza T. Milano n. 3939/2021 pubbl. il 10/05/2021 RG n. 56194/2018)