Nel caso in esame, il Tribunale, in una vicenda riguardante un’opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali relative all’impianto di riscaldamento, condannava un condomino al riallaccio all’impianto di riscaldamento centralizzato in quanto il distacco non era stato esercitato in conformità alle prescrizioni legislative e l’impianto privato non risultava essere a norma.
Il giudice di secondo grado ha confermato quanto deciso dal tribunale. Il condomino ha pertanto presentato ricorso in Cassazione. Il collegio, modificando la decisione, ha stabilito che la normativa ammette la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato a condizione che dal distacco non derivino squilibri nel funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Di conseguenza, l’illegittimità del distacco deve essere valutata sulla base dei paramenti previsti dall’art 1118 cc e non da altri criteri quali l’irregolarità dell’impianto autonomo. Evidenzia infatti la Cassazione che:
“se si dovesse aderire alle conclusione della sentenza impugnata, quel distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato che questa Corte ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto oltre a non indicare quali sarebbero le condizioni previste dall’art. 1118 c.c. e dalla normativa regionale nella specie violate (impianto autonomo con un terminale di scarico dei fumi realizzato sulla parete verticale esterna), dalle argomentazioni esposte appare che la violazione contestata attiene sostanzialmente alla sola mancata procedimentalizzazione della pratica per il perfezionamento del distacco e la non messa a regola dell’impianto autonomo realizzato, circostanze che di per sé sole, invece, non hanno alcun rilievo al nostro fine, laddove va verificata nello specifico la mancanza di squilibri tecnici pregiudizievoli per l’erogazione del servizio e gli eventuali aggravi di spesa per i rimanenti condomini scaturenti dal chiesto distacco” (cass. Civ ord.n. 25559/2023).