«Un nostro cliente chiede se possiamo realizzare una canna fumaria esterna per una caldaia a gas, ma non so se la nostra abilitazione contempla anche l’evacuazione fumi di caldaie a gas. La C.C.I.A.A. ci ha abilitato alla lettera C limitatamente a: installazione impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali».
La vostra abilitazione non consente l’esecuzione delle opere indicate. È stato precisato che nell’esecuzione di impianti di riscaldamento alimentati con gas, è necessaria non solo l’abilitazione alla lettera C, ma anche alla lettera E. Il D.M. 37:2008 infatti prevede nelle lettere di abilitazione
Art. 1. Ambito di applicazione
comma 2
…….
- e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
viene ribadito il concetto all’articolo 2
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
comma 1
…………..
- g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione;
Il Mi.S.E., sullo stesso quesito, ha espresso parere conforme.
Parere del 21-11-2014 installazione di caldaia a gas
Il Mi.S.E. ha rappresentato relativamente all’installazione delle caldaie a gas, e più in generale, di impianti relativi a generatori di calore e scaldaacqua “alimentati esclusivamente a gas” (compresa la realizzazione delle tubazioni e dei collegamenti all’uopo conseguenti e necessari) che gli stessi debbano essere considerati rientranti nella lettera “e” dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 (“impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ventilazione ed aerazione dei locali”).
La DGR n. 3965:2015 all’art. 11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico prescrive:
comma 11
Il Terzo responsabile deve essere un’impresa iscritta alla Camera di Commercio o all’albo degli Artigiani, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, ed abilitata con riferimento alla lettera c) e, per gli impianti a gas, anche alla lettera e) dell’art. 1 comma 2 del suddetto Decreto.