Attraversamento dei tubi del gas e presunta violazione delle distanze

«La regolamentazione generale sulle distanze è applicabile anche tra i condomini di un edificio condominiale soltanto se compatibile con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, dovendo prevalere in caso di contrasto la norma speciale in tema di condominio in ragione della sua specialità. Pertanto, ove il giudice constati il rispetto dei limiti di cui all’art 1102 c.c. deve ritenersi legittima l’opera realizzata senza osservare le norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale».

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22726/2018 in una controversia in cui Tizio e Caio, ritenendosi unici proprietari di un piano pilotis, citavano in giudizio la società Alfa affinché fosse condannata alla rimozione dei tubi destinati al passaggio del gas collocati illegittimamente da Alfa in violazione delle distanze legali. Sia il giudice di primo grado che di secondo grado hanno rigettato la domanda proposta considerando che, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, la porzione di piano pilotis ove passavano i tubi non era di esclusiva proprietà degli stessi ma in comunione indivisa tra tutti i condomini e che comunque l’attraversamento delle condotte del gas metano, funzionale ad assicurare la fornitura nelle singole unità abitative, costituisse un lecito uso della cosa comune.

Rilevava difatti la Corte di Cassazione, in applicazione del principio cui sopra che: “la natura essenziale del servizio di fornitura del gas metano per immobili adibiti a civile abitazione, ha indotto il Tribunale a dare prevalenza alla disciplina sull’uso delle cose comuni, ritenendo che quindi gli attori non potessero opporsi al passaggio delle condutture del gas, ancorché poste a distanza inferiore a quella prescritta dal codice.

Ed invero, le norme che regolano i rapporti di vicinato trovano applicazione, rispetto alle singole unità immobiliari, solo in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la natura dei diritti e delle facoltà dei condomini, sicché il giudice deve accertare se la rigorosa osservanza di dette disposizioni non sia irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi della convivenza tra i condomini. (Cass. Civ ord 22726/ 2018).

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