L'ANGOLO NORMATIVO

I requisiti del “terzo responsabile”

Chi può fare il manutentore degli impianti di riscaldamento? E quali requisiti occorrono per rivestire il ruolo di “terzo responsabile”?

D.P.R. 412/1993 art.1 (Definizioni)

Per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

D.P.R. 551/1999 art. 7 (Ulteriori requisiti del terzo responsabile)

Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo nazionale dei costruttori – categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto o degli impianti a lui affidati.”

D.Lgs 152/2006 Art. 287 (Abilitazione alla conduzione)

Il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall’Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell’esame finale. I patentini possono essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a diciotto anni compiuti. Presso ciascun Ispettorato provinciale del lavoro è compilato e aggiornato un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, la cui copia è tenuta anche presso l’autorità competente e presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Manutentore e terzo responsabile

Tutti gli installatori abilitati alle lettere c) – d) – e) possono essere Manutentori e possono essere nominati “Terzo Responsabile” se in possesso dei seguenti requisiti:

– per gli impianti termici da 0 a 232 kW: tutti gli installatori abilitati alle lettere c) – d) – e);

– per gli impianti termici da 232 kW a 350 kW: tutti gli installatori abilitati alle lettere c) – d) – e) e

muniti di Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

– per gli impianti termici oltre i 350 kW: tutti gli installatori abilitati alle lettere c) – d) – e) muniti,

oltre che di Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, anche di certificazione

ISO 9000 o di iscrizione alla SOA categoria OS28 per l’importo corrispondente.

 N.B. L’abilitazione alla lettera e) è obbligatoria ovviamente solo per gli impianti a gas.

Giorgio Gatti,

responsabile tecnico ABI (Associazione Bresciana Installatori).