Impianto smaltimento acque: se su proprietà privata, è bene comune?

I proprietari di alcune unità abitative costituite da più villette a schiera agirono in giudizio al fine di far accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell’impianto di smaltimento delle acque reflue e meteoriche ubicato nella loro proprietà.

Gli altri proprietari si opposero a tale richiesta, chiedendo a loro volta che venisse accertata e dichiarata la comunione di tale manufatto. Sia in primo grado che in secondo, gli attori videro rigettate le loro richieste.

La cassazione, intervenuta a decidere sulla vicenda, ha rilevato che: “in caso di frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento di alcune unità immobiliari dall’originario unico proprietario ad altri soggetti, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale di comunione “pro indiviso” di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano – in tale momento costitutivo del condominio – destinate all’uso comune o a soddisfare esigenze generali e fondamentali del condominio stesso, salvo che dal titolo non risulti, in contrario, una chiara ed univoca volontà di riservare esclusivamente ad uno dei condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri” (Cass. N. 5643/2023).

Di conseguenza, la corte di cassazione, rilevando che le acque che interessavano l’impianto provenivano da tutte le abitazioni e che sia la fossa biologica che il pozzetto erano stati realizzati prima della vendita delle singole unità immobiliari, ha ritenuto corretta la natura condominiale dell’impianto di smaltimento delle acque.