È in vigore il decreto denominato “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”. Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 kW, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione. Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26 °C – 2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Il regolamento individua, inoltre, i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kW, il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto un apposito rapporto che va trasmesso al catasto degli impianti termici. Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici.
Le ispezioni si eseguono su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW. Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica svolto dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Il regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurare la coerenza dei loro provvedimenti con il regolamento.