Inadempienze: mancato allaccio all’impianto fognario

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Nel caso in esame, l’acquirente di un immobile citava in giudizio la società venditrice affinché venisse dichiarata la risoluzione del contratto di acquisto per inadempimento della venditrice avendo, quest’ultima, trasferito la proprietà di un immobile privo di allacci alla rete fognaria e privo di allaccio idrico.

In entrambi i gradi giudizio la venditrice è risultata soccombente. Intervenuta la Corte di Cassazione ha confermato la precedente pronuncia rilevando che:

si configura una vendita di aliud pro alio qualora, a fronte della previsione del trasferimento della proprietà di un immobile ad uso abitativo, venga materialmente consegnato un bene privo di licenza di abitabilità, essendo quest’ultima un elemento che caratterizza l’immobile in relazione alla sua intrinseca capacità ad assolvere alla sua destinazione economicosociale e, quindi, a soddisfare i bisogni che hanno indotto, in concreto, il compratore all’acquisto. Stesso dicasi qualora il bene non abbia gli allacci ai servizi essenziali, poiché in tale eventualità esso non è idoneo ad assolvere alla funzione abitativa, non essendo dotato dei servizi essenziali alle esigenze indeclinabili di una vita sana e civile”. (Cass. Civ. sent 3700/2023).