La questione origina dalla sospensione da parte dell’Agenzia delle Entrate di un’operazione di cessione del credito ex art. 122-bis D.L. 34/2020 derivante da una possibile creazione fittizia di un condominio al fine di detenere le condizioni per il Superbonus del 110%.
Tale procedura fittizia veniva creata con una serie di contratti collegati tra parenti e una Società di costruzione composta essa stessa da familiari. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste si è occupata del caso e del tema dell’elusione fiscale o abuso del diritto collegata alla fittizia creazione di condomini per l’ottenimento di condizioni agevolative fiscali.
La Corte ha ritenuto che in una simile questione sia palesemente riscontrabile un chiaro esempio di elusione fiscale per abuso del diritto affermando che: “Come noto, il fenomeno dell’elusione fiscale per abuso del diritto è un concetto elaborato dalla giurisprudenza e che ha trovato poi riconoscimento nell’art. 10/bis dello Statuto del contribuente, il quale, al Icomma, recita:” “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
Conseguentemente vige la relativa sanzione e l’annullamento di qualunque agevolazione fiscale eventualmente ottenuta.
(Sentenza del 11/04/2023 n. 81 – Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste Sezione/Collegio 1).