Infiltrazioni provenienti dalle parti comuni

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Una condomina citava in giudizio il condominio per i danni subiti a causa di infiltrazioni provenienti da parti comuni.

Sia il Tribunale che, seppur con una riduzione, la corte d’appello condannavano la convenuta al risarcimento dei danni. La condomina presentava ricorso in cassazione in quanto la corte territoriale, pur avendo ridotto l’importo dovuto a titolo di risarcimento non aveva stabilito i criteri di ripartizione.

La corte di Cassazione sul punto ha stabilito che: “in una controversia, come quella in esame, attinente al risarcimento dei danni provocati da cosa in custodia di proprietà condominiale, opera, piuttosto, la regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c., norma che realizza un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori “pro quota”, anche quando il danneggiato sia – come ancora nella specie – un condomino, equiparato a tali effetti a un terzo danneggiato rispetto agli altri condomini, sicché i singoli condomini devono intendersi solidalmente responsabili rispetto ai danni derivanti dalla violazione dell’obbligo di custodia.

Essendo, dunque, oggetto di questa lite unicamente l’adempimento dell’obbligo risarcitorio per i danni ad una proprietà esclusiva causati da infiltrazioni di umidità provenienti da una cosa comune a cagione della sua mancata manutenzione, esso soggiace alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, comma 1, c.c. gravante sui singoli condomini che erano proprietari delle unità immobiliari al momento del fatto dannoso.

Sarà poi l’assemblea condominiale, nell’ambito delle sue attribuzioni di approvazione dei lavori di manutenzione e di ripartizione delle relative spese, a suddividere le stesse alla stregua dell’art. 1123 c.c., individuando coloro che siano obbligati a contribuirvi in ragione della comproprietà delle parti comuni dell’edificio”. (Cass. Civ. n. 9467/2023)