Infiltrazioni, responsabilità solidale del condominio e del singolo proprietario

In una interessante e recente sentenza la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’individuazione del soggetto responsabile nel caso di danni derivanti dal lastrico solare. Nello specifico, nel caso in esame, alcuni condomini, i quali hanno subito un danno a cause di un’infiltrazione proveniente dalla terrazza ad uso esclusivo di Tizia, citavano in giudizio sia quest’ultima che il condominio affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni causati. In primo grado il Tribunale condannava unicamente il condominio ritenuto unico responsabile, mentre la Corte d’appello, mutando la decisione, riteneva responsabili entrambe le parti. Il giudice di legittimità, chiamato ad esprimersi in merito, ha confermato quanto enunciato dal giudice di secondo grado evidenziando come, nel caso in esame, la responsabilità fosse ascrivibile sia al condominio che al singolo condomino proprietario esclusivo della terrazza; affermava infatti, che in relazione a danni derivanti dal lastrico solare di proprietà esclusiva esisteva «una concorrente responsabilità del condominio, il quale abbia omesso di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art 1130 primo comma n. 4 c.c., ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art 1135,primo comma n. 4 cod. civ e del proprietario del lastrico solare ovvero del terrazzo a livello, il quale assume la veste di custode, e quindi responsabile ex art 2051c.c.(Cas. Civ. n. 6816/2021)».

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