Recentemente la corte di Cassazione ha avuto modo di tornare sugli aspetti inerenti le innovazioni e modifiche degli spazi comuni in condominio, affermando che:
“…Costituisce innovazione ex art. 1120 c.c., non qualsiasi modificazione della cosa comune, ma solo quella che alteri l’entità materiale del bene, operandone la trasformazione, o ne modifichi la destinazione, ove il bene assuma, a seguito delle opere eseguite, una diversa consistenza materiale o sia utilizzato per fini diversi da quelli originari.
Qualora la modificazione della cosa comune risponda allo scopo di un uso del bene più intenso e proficuo, si versa nell’ambito dell’art. 1102 c.c., che, sebbene dettato in materia di comunione ordinaria, è applicabile in materia di condominio degli edifici per effetto del richiamo contenuto nell’art. 1139 c.c.”.
La Corte ha inoltre affermato che:
“il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, sempre che un tale intervento dia luogo a modifiche non significative della consistenza del bene in rapporto alla sua estensione e sia attuato con tecniche costruttive tali da non affievolire la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, quali la coibentazione termica e la protezione del piano di calpestio mediante idonei materiali”.
(Cass. 14107/2012; Cass. 2126/2021)(Cass. 14107/2012; 10 di 12 Cass. 857 /2019; Cass. 13503/2019; Cass. 41490/2 021; Cass. 19939/2022; Cass. 2971/2023 e da ultimo Sentenza n. 917/2024 del 10-01-2024.