IMPIANTI IN TRIBUNALE

La fattura non prova il credito derivante dai lavori eseguiti

lavori

Un’impresa conveniva in giudizio un proprio cliente chiedendo la sua condanna al pagamento della somma di cinquemila euro circa, quale corrispettivo dei lavori eseguiti all’interno della sua casa.

Lavori che si erano aggiunti ad altri già pattuiti e che erano stati richiesti dal padre del committente per suo nome e conto. In primo grado, la domanda non veniva accolta ma la decisione veniva ribaltata nel giudizio d’Appello ove il proprietario veniva condannato al pagamento delle spettanze pretese dall’appaltatore che nel processo aveva provato attraverso dei testimoni, la circostanza che a seguito della vendita dell’immobile erano state eseguite all’interno dello stesso ulteriori opere edili, rispetto a quelle originariamente pattuite.

Chiamata ad intervenire la Corte di Cassazione con la sentenza n. 299 del 12 gennaio 2016, ha condiviso la tesi del ricorrente secondo il quale la conclusione dell’appalto relativamente alle opere suppletive non può essere dedotta solo dalla fattura prodotta dall’appaltatore.

Più precisamente, secondo la Suprema Corte “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito; ogni qual volta tale rapporto sia contestato fra le parti in giudizio, la fattura deve essere ritenuta inidonea a costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al più costituire un mero indizio (Cass. 28 giugno 2010 n. 15383)”.

Ne consegue secondo i giudici che “una fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale, ma non è sufficiente a provare, sul merito e in caso di opposizione, la sussistenza del rapporto contrattuale ad essa sottesa”.

Silvia Ceruti