Leggi e norme, che differenza c’è?

«Mi viene spesso detto che le Norme UNI-CIG non sono legge. Ma che rapporto c’è tra norme tecniche ed atti aventi forza di legge?»

Per prima cosa dobbiamo dividere il “problema” in 2 tempi:

  1. Lavori eseguiti dall’installatore per un committente.
  2. Obblighi dell’utente.

A – L’adozione delle norme tecniche è facoltativa mentre il rispetto delle leggi è obbligatorio.

Ma la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, come integrata con il D. Lgs 21 febbraio 2019 n. 23, all’art. 3 prescrive:

I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

In caso di contestazioni, il Legislatore si avvale e cita automaticamente la Norma Tecnica vigente, il cui rispetto equivale, per legge, ad impianti realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Solo per precisione, ricordiamo che si possono eseguire lavori non conformi alle norme UNI, ma è a carico dell’esecutore dimostrare che è stata garantita una sicurezza equivalente alla norma UNI. Ad avvalorare e confermare quanto sopra descritto, le norme UNI con tale valenza devono essere riconosciute e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, come l’abrogazione delle norme eliminate.

DECRETO 30 settembre 2015 del Mi.S.E.

Approvazione delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas.

Vista la legge 6 dicembre 1971, n.  1083, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile, in particolare l’art. 3, con il quale è disposta l’approvazione, con Decreto del Ministero… delle norme tecniche specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’UNI in tabelle UNI-CIG, la cui osservanza fa presumere realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile e l’odorizzazione del gas;

Decreta:

Art. 1

  1. Sono approvate, ai sensi dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 le seguenti norme tecniche
  2. UNI 7131:2014 Impianti a GPL per uso domestico e similare (in vigore dal 31 07 2015)
  3. UNI 7133-1 2 3 e 4:2012 Odorizzazione di gas per uso domestico e similare
  4. UNI 7140:2013 Tubi flessibili non metallici per allacciamento di apparecchi a gas
  5. UNI 8723:2010 Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare
  6. UNI 10641:2013 Canne fumarie collettive a tiraggio naturale per apparecchi a gas tipo C
  7. UNI 10682:2010 Piccole centrali di GPL per reti di distribuzione
  8. UNI 10738:2012 Imp a gas, per uso dom, in eserc Linee guida per la verifica dell’idoneità
  9. UNI 11137:2012 Imp a gas per uso dom Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta
  10. UNI 11353:2010 Tubi flessibili di acciaio inossidabile a parete continua per allacciamento di apparecchi a gas per uso domestico
  11. UNI 11528:2014 Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW Prog, installaz e messa in servizio.

Art. 2

  1. Sono abrogate le approvazioni delle seguenti norme tecniche precedentemente individuate ai sensi dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083

UNI 7128:1990          UNI 7129:1972         UNI 7132:1995         UNI 7133:2006       UNI 7140:1993

UNI 7988:1986          UNI 8723:1986         UNI 9892:1991         UNI 10582:1996   UNI 10641: 1997

UNI 10682:2000     UNI 10738:1998      UNI 11003:2002    UNI 11137-1:2004   UNI EN 14800:2007

 

B – Tutto quanto sopra descritto vale ed è cogente anche per l’utente.

Se l’utente, una volta edotto possibilmente con documento scritto dei suoi obblighi, non vuole adeguarsi, se ne assume la responsabilità. L’installatore comunque non può e non deve eseguire ciò che non è conforme alle norme, anche se in possesso di dichiarazione “liberatoria” redatta dal committente. Discorso diverso è l’obbligatorietà ed il rispetto di Norme non suffragate da disposizioni “legali” statali, regionali, provinciali, comunali ecc.

In questo caso l’installatore potrà soprassedere, meglio se documentando per scritto il suo suggerimento diverso nella Di.Co., e operare come richiesto, lasciando la responsabilità al solo committente.

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