Manutenzione, poteri dell’amministratore e cooperazione dei condomini

Nel caso in cui all’interno di un edificio condominiale dovessero verificarsi guasti alle parti comuni che possano pregiudicare le medesime parti oppure possano danneggiare parti private di proprietà dei condomini o dei terzi, l’amministratore, per conto del condominio, ha l’obbligo di intervenire per evitare l’aggravarsi della situazione e il sorgere di gravi danni. Nel caso in cui, per la dovuta riparazione, è necessario accedere alle parti di proprietà esclusiva di un condomino o di un terzo, è obbligo del proprietario consentire l’accesso al fine di consentire la necessaria riparazione, ciò in virtù della disposizione di cui all’art 843 c.c. il quale prevede che: “il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità (…)”. Qualora il proprietario dovesse impedire tale accesso, oltre a violare la disposizione cui sopra, legittimerà l’amministratore ad agire in giudizio per conto del condominio per far valere i propri diritti e provvedere alla riparazione.

Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza la quale afferma che: “il condominio ha il diritto di provvedere alla riparazione e alla manutenzione dei beni comuni dell’edificio ed ha l’obbligo di farlo onde evitare danni alle proprietà esclusive dei condomini e dei terzi e che, ove manchi la collaborazione dei condomini all’esercizio di tale diritto, l’amministratore può agire in giudizio, in rappresentanza del condominio, per far valere tale diritto, sia in sede cautelare (art. 1130 n. 4 c.c.) che di merito (art. 1131 c.c.). La facoltà che il regolamento di condominio attribuisca all’amministratore di accedere negli appartamenti o nei locali chiusi quando, per guasti verificatisi nell’interno dei medesimi, vi sia l’assoluta urgenza e l’inderogabile necessità di evitare senza indugio danni all’edificio e agli altri condomini, non esclude, pertanto, che l’amministratore, ove lo ritenga, abbia senz’altro il potere, anziché di accedere direttamente forzando le porte di chiusura, di chiedere ed ottenere dal giudice, anche in via d’urgenza, la necessaria tutela giudiziaria” (Cass. Civ. n. 21242/2019)

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