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Libretti d’impianto per la climatizzazione, quali novità?

L’ultima novità sul tema è la proroga stabilita dal Ministro dello Sviluppo Economico: è stato infatti siglato il decreto che fissa al 15 ottobre 2014 la scadenza entro la quale il libretto di impianto per la climatizzazione e il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, siano conformi ai modelli di cui al DM 10 febbraio 2014 del Ministro dello Sviluppo Economico. Il MiSE  ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza fissata al 1 giugno 2014 al fine di consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici.

Perché un “nuovo libretto”?

Il nuovo “Libretto d’Impianto” è fra le principali innovazioni introdotte recentemente in tema di gestione degli impianti energetici al servizio degli edifici: approfondiamo l’argomento con un interessante contributo del CTI.

Nella redazione del nuovo documento, risultato di un gruppo di lavoro coordinato dal Comitato Termotecnico Italiano, sono stati considerati sia i progressi tecnologici compiuti dai dispositivi per la climatizzazione, sia il loro sempre più frequente accoppiamento con sistemi evoluti, ad alta efficienza e alimentati da fonti rinnovabili. Il Libretto d’Impianto, unificato e modulare, è composto da schede che faciliteranno lo svolgimento delle attività. Ma non buttate il vecchio libretto!

Che cosa bisogna fare

La prima innovazione introdotta dal DPR 74/2013 interessa l’unificazione in una vera e propria “carta d’identità” di tutte le informazioni tecniche che interessano sia le centrali, sia il singolo impianto. Le singole schede che compongono il libretto vanno utilizzate assemblandole in rapporto alla tipologia degli apparecchi e dei componenti dell’impianto.

In caso di nuova installazione, il libretto dev’essere compilato dall’installatore a seguito della messa in funzione. Se l’impianto fosse già esistente, il responsabile (utente o amministratore o azienda abilitata delegata) deve effettuare la prima compilazione dei dati identificativi dell’impianto e consegnare il libretto al manutentore, all’atto del controllo.

La compilazione dei rapporti di controllo dell’efficienza è a carico del manutentore. È obbligatoria solo per i dispositivi soggetti a verifiche periodiche, con tempistiche diverse a seconda della tipologia e potenza dell’impianto, e ogni volta che si interviene per modificarne l’efficienza anche in ottemperanza a disposizione di legge. Il manutentore deve poi trasmettere il rapporto all’ente destinato all’aggiornamento del catasto, anche per via telematica.

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico sono disponibili i modelli (allegato I per il “Libretto d’Impianto”; allegati da II a V per i “Rapporti di controllo dell’efficienza energetica” per gruppi termici, gruppi frigoriferi, scambiatori di calore e cogeneratori).

Il risultato dei controlli deve ovviamente essere conforme alle prescrizioni delle norme UNI o ai limiti prestazionali previsti dal DPR 74/2013. Se così non fosse, sarà necessario attivarsi per la sostituzione dell’impianto stesso. Sono previste campagne di ispezione a campione da parte degli enti preposti, con relativa erogazione di sanzioni secondo quanto previsto dal D. Lgs 192/2005 e dalle eventuali disposizioni regionali.

Domande e risposte

Ecco le risposte ad alcune delle domande più frequenti, a cura del CTI – Comitato Termotecnico Italiano.

Per quali motivi è stato introdotto il nuovo Libretto d’Impianto?

Il nuovo libretto copre anche le nuove tipologie di impianto – quelle destinate al condizionamento degli edifici – previste dal DPR 74/2013, a seguito della completa applicazione della direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia. Nell’occasione si è proceduto a una revisione anche delle sezioni dedicate agli impianti di riscaldamento, tenendo conto delle evoluzioni nella tecnologia e nella legislazione, che risalivano al 2003, anno di pubblicazione delle precedenti edizioni.

Quali sono le principali differenze fra il nuovo Libretto e quelli precedenti (d’Impianto e di Centrale)?

È stato previsto un unico libretto “modulare” al posto dei due precedenti, eliminando la separazione fra gli impianti di potenza termica inferiore a 35 kW e quelli di potenza maggiore o uguale, non giustificata da alcun elemento relativo all’efficienza energetica. L’installatore o il responsabile dell’impianto, assemblando le schede che descrivono i vari tipi di apparecchi e di componenti che lo costituiscono, potrà ritagliarsi un libretto su misura dell’impianto stesso, modificandolo contestualmente alle modifiche dell’impianto con l’aggiunta o la rimozione delle schede relative rispettivamente a nuovi inserimenti o dismissioni senza sostituzione.

Quali sono le figure responsabili e con quali modalità?

Nulla è cambiato rispetto all’attuale situazione: installatore, manutentore, verificatore (oggi sostituito dall’ispettore, con funzioni anche di consulente) e responsabile dell’impianto – eventualmente il terzo responsabile nei casi previsti dalla legge – mantengono le loro funzioni e l’obbligo di compilare le sezioni del libretto di loro competenza.

In caso di impianti esistenti è necessario effettuare una nuova compilazione?

A partire dal 1 giugno il nuovo libretto sostituisce i precedenti. In occasione della prima visita del manutentore, o dell’installatore in caso di intervento sull’impianto, è necessario che l’intervento sia registrato sul nuovo libretto. Quella sarà l’occasione opportuna per trascrivere i dati già presenti sul libretto vecchio, che va comunque conservato.

Quali sono le principali innovazioni e i risultati attesi?

La principale innovazione consiste nella possibilità di una compilazione in formato elettronico, precedentemente non esclusa ma ora esplicitamente prevista dal DM 10/2/2014; si spera che progressivamente la carta venga affiancata e da ultimo sostituita dal supporto informatico.

Tra le innovazioni rimarchiamo la necessità di riportare tutti i componenti dell’impianto di climatizzazione. Il libretto diventerà infatti uno vero e proprio “giornale di bordo” sul quale annotare verifiche e ispezioni per gli impianti soggetti all’obbligo, riportando anche le avvenute manutenzioni e attività di pulizia secondo le tempistiche richieste dal legislatore, dalle fabbricante del generatore e/o dalle norme di prodotto.