Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una recente sentenza in tema di responsabilità relativa a infiltrazioni e muffa, richiama quanto sino ad oggi ribadito nella giurisprudenza circa la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c., ovvero relativa ai danni da cose in custodia.
Muffa e umidità in condominio, il parere del Giudice
In particolare, il Giudice di prime cure ha espresso i seguenti principi di diritto:
- il danno si produce per l’insorgenza nella cosa sottoposta a custodia di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni;
- la responsabilità è in capo al custode, per la relazione che ha con la cosa e prescinde dalla colpa, in quanto si basa sulla relazione di custodia con la cosa e non sulla colpa (responsabilità oggettiva);
- la responsabilità può essere esclusa per caso fortuito, integrato da un fattore esterno, che interviene nella determinazione del danno con i caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità, così interrompendo il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo;
- il danneggiato deve pertanto offrire prova del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il danneggiante deve provare il caso fortuito.
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 2188 del 7 giugno 2022)