Il proprietario di un immobile può installare pannelli fotovoltaici anche sulle parti comuni del condominio senza bisogno della delibera dell’assemblea condominiale, se ciò non comporta modifiche delle parti comuni.
Ciò è quanto ha statuito con una recentissima sentenza il Tar Lazio, stabilendo che l’ art.1122 bis c.c. consente espressamente a ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.”
Risulta perciò possibile installare pannelli fotovoltaici sul tetto di un condominio anche in assenza di autorizzazione condominiale, se ciò non comporti modifiche delle parti comuni e non sia espressamente vietato dal regolamento condominiale. Al riguardo, è la stessa assemblea condominiale a dover eventualmente provare che l’applicazione dei pannelli comporti modifiche strutturali alle parti comuni oppure consistenti modiche del decoro architettonico.
(Tar Lazio sentenza n.15948/2022)