Quando il progetto d’impianto è obbligatorio?

progetto«Devo rifare un impianto di riscaldamento in un appartamento tutto modificato, dove è stata richiesta la DIA. Il tecnico comunale pretende la presentazione di un progetto dell’impianto per poter rilasciare il permesso, richiesta che mi è stata girata. È corretta tale richiesta?»

Sì, avendo richiesto al Comune la DIA.

Il D.M. 38/2008 all’art. 11 comma 2 dice:
“Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio”.

Diversamente sarebbe se si installasse un impianto nuovo in un immobile già provvisto di certificato di abitabilità, dove verrebbe rilasciata la sola Dichiarazione di Conformità come prevede sempre il D.M. 38/2008 all’art. 11 comma 1:
“Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti”. 

Da ultimo ricordiamo che il progetto, comunque sempre obbligatorio, verrà redatto, come già richiamato, ai sensi del D.M. 38/2008 art. 5 comma 1:
“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”.

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