Responsabilità per fuga di gas e art. 348 c.p.

fuga di gas
Technician Looking For a Gas Leak Using Digital Gas Detector. Safety Check.

La vicenda origina da un’esplosione di un condominio ove si accertava che era stato modificato l’impianto gas dell’appartamento che aveva causato lo scoppio, e che detta modifica era stata realizzata da un soggetto privo dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 e privo di abilitazione all’esercizio della professione.

L’esplosione causata dalla fuga di gas nell’appartamento aveva causato il crollo di parte della palazzina con il decesso di una persona e diversi feriti. La questione era ovviamente giunta in Tribunale per i presunti reati di cui all’art. 348 c.p. (e per le aggravanti di cui agli artt. 589 comma 3 e 590 comma 4 c.p. – reati di omicidio e lesioni colpose).

Il Tribunale di Torino, che si occupava della questione, ha deciso per la condanna dei soggetti coinvolti ed altresì per la condanna per esercizio abusivo della professione di colui che aveva operato sull’impianto gas senza il necessario titolo abilitativo.

In sostanza, dunque, il Tribunale ha affermato che per gli interventi sugli impianti – diversi dalla manutenzione ordinaria – anche se occasionali o in forma gratuita, serve la speciale abilitazione atta a certificare le opportune capacità allo svolgimento di determinate attività.

(Tribunale di Torino, sentenza n. 3528/2023)