Nel caso in esame, il condominio Alfa citava in giudizio il direttore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nello stabile condominiale al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni collegati agli interventi eseguiti in condominio.
Il direttore lavori, costituitosi, citava a manleva l’impresa costruttrice affinché, in caso di accertamento dei vizi e di relativa condanna, fosse tenuto ad indennizzarlo. Il Tribunale ha accolto le domande del condominio, e la corte d’appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado.
L’impresa costruttrice ha impugnato la sentenza in Cassazione e tra le motivazioni evidenziava come la Corte d’Appello avesse erroneamente considerato la responsabilità solidale del direttore lavori e dell’impresa committente.
La Cassazione, rigettando il ricorso presentato, ha affermato che:
“qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” trovando il vincolo di responsabilità solidale “fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità”, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato;
infatti, le attività dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori – “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diverse natura – possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass.civ. n. 22575/2022).