La Corte di Cassazione ha recentemente rigettato un ricorso proposto dagli eredi di un soggetto vittima di malattia per esposizione alle polveri di asbesto per lavori su impianti termici, confermando i rigetti già formulati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, ed affermando il seguente principio di diritto in materia di conoscibilità e termini di richiesta di risarcimento:
“I motivi dedotti ruotando ciascuno di essi intorno alla circostanza dell’effettività di quanto dedotto dai ricorrenti circa il verificarsi in capo ai medesimi della situazione di “conoscibilità” dell’eziologia professionale della malattia del congiunto solo nell’anno 2006, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati essendosi la Corte territoriale attenuta all’orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 4996/2017, Cass. n. 8645/2016 e Cass. n. 28464/2016) secondo cui, ai fini della relativa indagine, rilevano parametri obiettivi dati dall’ordinaria diligenza ed uno esterno dato dal livello delle conoscenze scientifiche dell’epoca, così che, se quei parametri ed in particolare quello esterno devono apprezzarsi sulla base dell’accertamento della circostanza per cui l’interessato sia stato messo in condizione di ottenere informazioni atte a consentire il collegamento con la causa della patologia, non può riconoscersi rilevanza alcuna alla mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, che nella specie correttamente la Corte territoriale ha ritenuto venire in rilievo in ragione della notorietà all’epoca dei fatti dell’eziologia della patologia data dall’esposizione all’amianto, dell’essere la stessa una malattia professionale tabellata in relazione alla quale sono specificate le lavorazioni da cui può derivare, della comunicazione già all’atto della diagnosi del possibile esito letale, della possibilità di attingere informazioni dai molti medici che, oltre ai dipendenti dell’ospedale di Verbania, hanno avuto in cura il de cuius, della consapevolezza mostrata dalla coniuge, anch’ella poi deceduta, della condizione di rischio cui sul lavoro era esposto il marito nonché ritenuto rilevante al fine di valutare come già esauriti alla data del 30.6.1998 i fatti costitutivi della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti iure hereditatis“.
(Cassazione Civile, Sez. Lav., 12 aprile 2024, n. 9951)