«Potreste fare la cronistoria della Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) e della Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri) precisando:
- quando è possibile redigere la Di.Co. e quando la Di.Ri.?
- se dopo il 2008 non possiedo la Di.Co. cosa posso fare?», chiede un lettore di GT.
Risposta punto 1)
Solo dopo il 1990 l’attività artigianale viene regolamentata. La Legge n. 46 del 5 marzo 1990 all’ art. 9 prevede alla fine dei lavori il rilascio di una Dichiarazione di Conformità sottoscritta dal titolare dell’Impresa, figura avente i requisiti tecnico-professionali previsti all’art. 3; la mancanza di tale documento prevede sanzioni per l’Impresa e per il richiedente la prestazione, art. 16. Con il D.M. 22-01-2008 n°37 (entrato in vigore il 27.03.2008), che ribadisce tutti i punti della legge 46 del 1990, si è provveduto a regolamentare la mancanza della Dichiarazione di Conformità che all’ Art. 7, comma 6 precisa:
6 – Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Risposta punto 2)
I lavori eseguiti dopo il 2008, sprovvisti di Dichiarazione di Conformità, sono sanabili come indicato nella raccolta dei Pareri del Mi.S.E. sul D.M. 37/2008 (aggiornamento del 10 aprile 2019): 15.8 Parere a Ente pubblico del 16 giugno 2016 – mancanza della dichiarazione di conformità per impianti eseguiti successivamente all’entrata in vigore del d.m. 37/2008
Il Mi.S.E. ha chiarito che il d.m.37/2008 consente di ricorrere alla dichiarazione di rispondenza solo per “sanare” la mancanza di documentazione certificativa relativa ad impianti eseguiti prima della sua entrata in vigore.
Per gli impianti eseguiti successivamente a tale data, in caso di mancanza della dichiarazione di conformità è possibile ricorrere, invece, solamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3 relativamente al “rifacimento di impianti”. Il committente dovrebbe affidare ad un’impresa abilitata – che dovrebbe accettare la commessa – i lavori di “rifacimento parziale” dell’impianto.
In questo caso l’articolo 7, comma 3 stabilisce che il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
Il Mi.S.E. ha infine precisato che permangono a carico del committente e dell’originaria impresa commissionaria le responsabilità poste a loro carico dal dm37/2008 per le eventuali violazioni commesse ivi previste.