Tizio proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello per avere quest’ultima ritenuto la costruzione delle pale eoliche eseguite dall’impresa Alfa, opere pubbliche. Difatti, lamentava Tizio, che tale costruzione era lesiva del regime delle distanze stabilite dalla legge e che, nel caso di specie, tal opera non era supportata da alcun atto amministrativo che ne dichiarasse la pubblica utilità così da legittimare la violazione della normative sulle distanze.
Distanziamento delle pale eoliche: la sentenza della Corte di Cassazione
La corte di Cassazione, rigettando il gravame proposto da Tizio, ha condiviso quanto disposto dal giudice di seconde cure, il quale ha equiparato la disciplina prevista per le opere private rivolte alla produzione di energia elettrica, come nel caso di specie le pale eoliche, al regime delle opere pubbliche. Tali disposizioni infatti prevedono che, per la realizzazione di opere pubbliche non si applicano le disposizioni sulle distanze.
Afferma infatti il giudice di legittimità: “la normativa dell’art 873 c.c. e le relative sanzioni restano inapplicabili a fronte di interventi realizzativi di opere pubbliche, in presenza delle quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante cui il legislatore ha riservato la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto a causa della costruzione a distanza interlegale. E che la medesima disciplina è applicabile all’opera (privata) realizzata da (…) per l’espressa equiparazione disposta dalla L. n. 10 del 1991 art 1 ult. Comma “alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche”. (Cass. ord.n. 13626/2021).