È capitato varie volte di sentire parlare indifferentemente di “camino” o “canna fumaria”, al fine di indicare il manufatto per l’evacuazione dei prodotti della combustione a tetto. I termini indicano però due distinti manufatti con una diversa funzione, così come definito dalla legislazione e normativa vigenti, a cui si rimanda per una lettura integrale.
Camino
- Camino asservito ad apparecchi utilizzatori di qualsiasi potenzialità alimentati da gas (GN o GPL)
La norma UNI 7128:2015 (Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni), al capitolo 6 (definizioni relative ai sistemi per l’adduzione dell’aria comburente, per il ricambio dell’aria, per l’esalazione e per l’evacuazione dei prodotti della combustione), comma 10, definisce il “camino” come:
“Struttura consistente di una o più pareti contenente una o più vie di efflusso”
Tale struttura ad andamento prevalentemente verticale, ha lo scopo di convogliare ed espellere in atmosfera i prodotti della combustione provenienti da un unico punto di immissione (canale da fumo, condotto di evacuazione dei prodotti della combustione o collettore di evacuazione dei prodotti della combustione).
- Camino asservito ad apparecchi utilizzatori di potenzialità superiore a 35 kW alimentati da combustibili liquidi
Il D.M. del 28 aprile 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi), TITOLO I, comma 1 (Termini e definizioni e tolleranze dimensionali), lettera b), definisce il “camino” come:
“Condotto verticale avente lo scopo di disperdere, a conveniente altezza dal suolo, i prodotti della combustione”
N.B.: Per apparecchi utilizzatori di potenzialità minore o uguale a 35 kW alimentati da combustibili liquidi non vi sono norme applicabili
- Camino asservito ad apparecchi utilizzatori con potenzialità minore o uguale a 35 kW alimentati da combustibili solidi
La norma UNI 10683:2012 (Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi), al capitolo 3 (termini e definizioni), comma 11, definisce il “camino” come:
“Struttura consistente di una o più pareti contenente una o più vie di efflusso”
Tale elemento ad andamento prevalentemente verticale ha lo scopo di espellere a conveniente altezza dal suolo i prodotti della combustione. Inoltre, la norma stessa al capitolo 6 (installazione), comma 5 (sistema di evacuazione dei fumi), numero 1 (requisiti generali), prescrive che: “Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire a tetto. È vietato lo scarico diretto a parete o verso spazi chiusi anche a cielo libero”.
Canna fumaria
Canna fumaria asservita ad apparecchi utilizzatori di qualsiasi potenzialità alimentati da gas (GN o GPL)
La norma UNI 7128:2015 (Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni), al capitolo 6 (definizioni relative ai sistemi per l’adduzione dell’aria comburente, per il ricambio dell’aria, per l’esalazione e per l’evacuazione dei prodotti della combustione), comma 11, definisce la “canna fumaria collettiva” come
“Sistema fumario asservito a più apparecchi installati su uno e/o più piani di un edificio, nel quale confluiscono i prodotti della combustione provenienti dagli apparecchi. Può essere di tipo ramificato (CCR) o non ramificato (mono flusso)”
Infine, si ricorda che:
Il D.M. n.° 37 di gennaio 2008 agli articoli 3 – 5 – 7, prescrive che:
- a) La certificazione di camini e canne fumarie, ed il rilascio della relativa Dichiarazione di Conformità, può essere rilasciata solamente dalle ditte in possesso dell’abilitazione alle lettere C) ed E) (impianti a gas).
- b) Per camini di potenzialità minore o uguale a 35 kW il progetto può essere redatto dal “Responsabile Tecnico” della ditta abilitata.
- c) Per camini di potenzialità superiore ai 35 kW e canne fumarie il progetto deve essere redatto sempre da un “Professionista” iscritto all’Albo.
- d) Le stesse limitazioni sono previste per il rilascio di una eventuale Dichiarazione di Rispondenza.