La Corte d’Appello di Milano si è trovata di recente a dover statuire su una questione attinente ai lavori inerenti al super bonus del 110% per il rifacimento del cappotto termico.
Nello specifico, nel caso in questione, si verte in materia di rifacimento della facciata e coibentazione del cappotto termico approvata dal condominio. Sull’edificio in oggetto si era già svolto un intervento similare, ed il ricorrente, condomino del palazzo, si doleva del fatto che il cappotto, in violazione della normativa, avrebbe occultato le tubature dell’impianto di gas già presenti, che già erano prive di una dichiarazione di conformità (perché all’epoca di costruzione negli anni 80, non era obbligatorio.)
Cappotto termico e tubature: la sentenza della Corte d’appello
La Corte d’appello ha respinto l’appello rilevando che, non essendo obbligatoria l’attestazione di conformità all’epoca della costruzione, in quanto precedente alla legge n. 46 del 1990, non è sorto alcun obbligo di certificazione di conformità e nemmeno di adeguamento degli impianti alla normativa esistente.
Di conseguenza, la normativa tecnica specifica non trova applicazione, in quanto, non essendo stato modificato, l’impianto continua a rispondere alla normativa dell’epoca della realizzazione. Dunque, il cappotto termico può tranquillamente coprire le tubature senza che ciò sia da considerarsi illegittimo o lesivo di alcuna normativa di settore. (Sentenza n. 609/2022 della Corte di Appello di Milano, sez. IV civile)
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