Danni da infiltrazione: la responsabilità del proprietario ex art 2053 c.c.

Risarcimento danni per delle infiltrazioniNel caso in esame, la Corte di Cassazione ha definito l’ambito di applicazione dell’art 2053 c.c. in riferimento a una controversia riguardante la richiesta di risarcimento danni per delle infiltrazioni.

Difatti, il convenuto era stato citato in giudizio in quanto ritenuto responsabile dei danni causati all’appartamento sottostante. Tuttavia, il presunto danneggiante, proprietario dell’appartamento dal quale provenivano le infiltrazioni, si opponeva a tale richiesta, in quanto riteneva che le infiltrazioni provenivano dall’ appartamento sovrastante il proprio.

Risarcimento danni per delle infiltrazioni, la sentenza della Corte di Cassazione

Il giudice di primo grado accolse il gravame mentre il giudice di secondo grado, evidenziando che non risultava provato che le infiltrazioni provenivano dalle tubature di proprietà del convenuto, ha riformato la sentenza. La Corte di Cassazione, confermando la sentenza emessa dalla corte d’appello, ha evidenziato come, ai fini dell’applicazione dell’art 2053 c.c. deve essere provata, da parte del soggetto danneggiato, la proprietà della tubazione che aveva provocato l’infiltrazione.

Ha infatti precisato che: «La giurisprudenza di questa Corte è orientata a ritenere che l’art. 2053 cod. civ., rappresenti un’ipotesi di responsabilità oggettiva – il cui carattere di specialità rispetto a quella di cui all’art. 2051 cod. civ., deriva dal fatto che essa è posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento, in altri termini il “responsabile” deve essere individuato in base al criterio formale del titolo, non bastando che egli abbia un potere d’uso sulla res che/ cagiona il danno – la quale può essere esclusa solamente dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina dell’edificio non debbono ricondursi a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenta i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ. Ord. 9694/2020)».