Danni da infiltrazioni: quando è esclusa la responsabilità del condominio

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La corte di Cassazione con sentenza n. 36485/2021 ha affermato che:

la responsabilità concorrente sia del proprietario o dell’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia del condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, per i danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno”.

Tale principio è stato espresso in una vicenda in cui la proprietaria di un appartamento aveva citato in giudizio il proprietario del lastrico solare sovrastante il box di proprietà di parte attrice in quanto, in seguito ad alcuni lavori, si erano verificate delle infiltrazioni del suo box.

Tra i motivi di impugnazione della sentenza di secondo grado, la danneggiata rilevava anche che si fosse erroneamente esclusa la responsabilità del condominio quale custode del bene.

La corte di Cassazione ha confermato quanto rilevato dal giudice di secondo grado ossia che, essendo l’intervento di impermeabilizzazione stato realizzato su iniziativa del singolo proprietario, non poteva realizzarsi una responsabilità concorrente del condominio ma esclusiva del singolo.