Deflusso delle acque: quando è ammessa la modifica?

Tizio citava in giudizio Caio affinché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito di infiltrazioni derivanti dal fondo sovrastante di proprietà di Caio. Lamentava difatti Tizio l’esecuzione di alcuni interventi da parte di Caio che di fatto avevano modificato il deflusso delle acque e causato le infiltrazioni.

La Corte di Cassazione ha correttamente applicato il disposto di cui all’art 913 c.c. il quale stabilisce che:

Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l’opera dell’uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso. Se per opere di sistemazione agraria dell’uno o dell’altro fondo si rende necessaria una modificazione del deflusso naturale delle acque, è dovuta un’indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio”.

L’art 913 c.c. non esclude che possa essere consentita l’esecuzione di opere di sistemazione comportanti una modifica del deflusso delle acque ravvisabile tuttavia con determinati limiti. Ha affermato infatti:

la disciplina dettata all’ad 913 c.c. in tema di scolo delle acque, che stante l’ampiezza della previsione e la ratio ispiratrice della norma a tutela esclusiva del proprietario del fondo è riferibile non solo ai fondi rustici ma anche ai fabbricati rurali e a quelli urbani, pone a carico sia del proprietario del fondo inferiore che del proprietario del fondo superiore l’obbligo di non alterare la configurazione naturale del terreno che abbia per effetto quello di rendere più gravoso ovvero di ostacolare il naturale deflusso delle acque a valle, trovando pertanto applicazione 4 Corte di Cassazione – copia non ufficiale solamente in caso di aggravamento della situazione anteriore.

Non vieta pertanto tutte le possibili modificazioni incidenti sul deflusso naturale delle acque, ma soltanto quelle che tale deflusso alterino apprezzabilmente, rendendo più gravosa la condizione dell’uno o dell’altro fondo” (Cass. Civ. 32648/2021)

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