Distacco dal riscaldamento centralizzato

Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato all’interno di un condominio è da considerarsi lecito e possibile ma non può avvenire se non nel rispetto di determinate modalità e dinamiche.

Difatti, ai sensi dell’art. 1118 c.c., nella procedura di distacco non deve derivare alcun danno e squilibrio nel funzionamento dell’impianto comune (se non squilibrio di poca rilevanza) e nemmeno un aumento di spese e consumi a carico degli altri condomini, in caso contrario il condomino che si è distaccato dovrà continuare a pagare le spese ordinarie.

Recentemente, una sentenza del Tribunale di Roma ha affermato il medesimo principio già espresso da pregresse sentenze della Corte di Cassazione, affermando che:

Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini – la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune”. Con la medesima sentenza il Tribunale ha anche affermato a che condizioni deve avvenire tale distacco, ovvero: “- che il distacco non danneggi il funzionamento dell’impianto centralizzato e che, se il distacco provochi degli aumenti delle spese per gli altri condomini, la percentuale d’aumento venga sostenuta dal condominio che si distacca”.

(Tribunale di Roma sentenza n. 18392 del 13 dicembre 2022).